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L'Associazione GEA Onlus  > Lo Statuto 

DENOMINAZIONE SEDE

Art. 1

E’ costituita in Padova l’associazione denominata “GEA Associazione internazionale per lo studio e la conservazione degli ecosistemi Onlus” in berve “GEA Onlus” con sede in Padova, via Tiepolo n 26/80.

 

OGGETTO

Art. 2

L’associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà, è apartitica e apolitica.

L’associazione ha il fine di:

1) Promuovere la cultura della ricerca, della cooperazione e dello sviluppo sostenibile nelle fasce giovanili

2) Promuovere la ricerca e la conoscenza sugli ecosistemi allo scopo di meglio tutelarli

3) Svolgere attività di ricerca sulle popolazioni, in relazione al loro ruolo ed impatto sull’ambiente e alla loro capacità di conservarlo

4) Promuovere lo studio e lo sviluppo di nuovi modelli di cooperazione e formazione di comunità emarginate nel mondo

5) Promuovere la ricerca per la riduzione del disagio sociale ovunque esso si trovi

6) Realizzare interventi di cooperazione e sviluppo sostenibile a favore di comunità emarginate

7) Realizzare interventi di riduzione del degrado ambientale per uno sviluppo sostenibile delle popolazioni locali

Le attività saranno poste in essere ponendo al centro dei progetti la “persona svantaggiata” intesa come singolo o gruppo di persone, o collettività :

  • promuovendo le singole attitudini ed aspirazioni;
  • fornendo assistenza al fine di garantire ad ognuno la tutela dei proprie diritti;
  • cercando un modo per favorire l’integrazione nell’ambito ambientale, sociale, politico ecc.;
  • creando momenti di incontro, d’istruzione e di formazione, anche tramite l’associazione di convegni, seminari, corsi di formazione ecc.;

Tali iniziative verranno esercitate attraverso la fornitura di servizi, consulenze, assistenze.

L’associazione potrà porre inoltre in essere al fine del perseguimento dello scopo sociale:

  • Attività di fund raising con tutte le modalità possibili incluse attività di merchandising finalizzate al perseguimento delle proprie finalità solidaristiche
  •  Richiesta di patrocini o finanziamenti ad enti sia pubblici che privati, incluse altre fondazioni
  •  Offrire incarichi all’Università ed altri Centri di Ricerca per studi inerenti le finalità proposte
  •  Incaricare associazioni, fondazioni, organizzazioni pubbliche e private inclusi soggetti individuali o gruppi privati o di volontariato per la realizzazione di progetti d’intervento di cui alle finalità sopraesposte
  •  Sviluppare e creare una fondazione che sostenga l’attività associativa e gli obiettivi da essa perseguiti

In particolare l’Associazione si propone di esercitare, con la prevalente opera dei soci, ma anche per mezzo di collaborazioni e/o partecipazioni volontarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti, attività commerciali connesse, le quali avranno ad oggetto la vendita di pubblicazioni, l’organizzazione di servizi e soprattutto la divulgazione di documentazione relativa a tale problematica o inerenti le situazioni di svantaggio sopra citate.

In particolare:

  • Pubblicazione di documentazione, ricerche ed ogni altro materiale di carattere informativo e divulgativo
  •  Organizzare e/o coordinare momenti formativi per i volontari per mezzo di seminari corsi, laboratori e missioni di ricerca sul campo e scuole di eco-etologia applicata.
  •  Promozione di incontri e conferenze finalizzate ad informare e sensibilizzare sulle tematiche della cultura del volontariato e dello svantaggio
  •  Promozione di campagne di responsabilizzazione e di impegno a sostenere un sistema economico-turistico di tipo sostenibile, etico, ecologico e critico.
  •  Campagne di sensibilizzazione, awareness e percezione del rischio per il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità svantaggiate e /o emarginate.
  • Partecipazione a progetti di sviluppo per la raccolta fondi e ad iniziative volte ad eliminare il disagio sociale.

L’ Associazione allo stesso modo potrà:

  • Proporre e seguire qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria utili alla realizzazione sia direttamente che indirettamente degli scopi sociali;
  • Promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e l'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie o fidejussioni;
  • Richiedere agli enti e istituzioni pubblici tutte le necessarie autorizzazioni al fine del perseguimento dello scopo sociale;
  • Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni e aderire ad associazioni locali nazionali ed internazionali nell’interesse dello svolgimento degli scopi sociali, richiedere finanziamenti e contributi agli enti pubblici privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

Al fine del perseguimento degli scopi istituzionali l’Associazione potrà porre in essere tutte le attività immobiliari e finanziarie che riterrà opportune nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

 

SOCI

Art. 3

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
L’associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie con uguali diritti:
- ordinari, che aderiscono all’associazione versando quota annua
- operativi, che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall’Organo Direttivo, versando al quota annua.
L’adesione è subordinata al versamento di una specifica quota stabilita dall’Organo Direttivo;
Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione l’Organo Direttivo.
L’adesione alla associazione è annuale e decade con il 31.12 di ogni anno, può essere rinnovata con il pagamento delle quota annuale.

Art. 4

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito della disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.
I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 5

Oltre per il caso previsto dall’art. 3 la qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario, per decadenza e per morte. La qualità di socio nei primi tre casi viene meno su delibera inappellabile dell’Assemblea ed in casi di urgenza su delibera dell’Organo Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato receduto. Nel caso in cui il provvedimento sia preso dal Direttivo il socio entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
Nel primo caso si delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta (con ogni mezzo che consenta la prova di ricezione) all’Organo Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso la decadenza avviene trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
La quota è intrasmissibile.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo o in alternativa il Presidente unico;

c) Il collego dei Revisori, se eletto

Tutte le cariche elettive sono gratuite ed hanno durata quinquennale salvo proroga.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ha il compito di:

a) esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sulla attività sociale;

b) nominare i membri del Consigli Direttivo o il Presidente unico dell’associazione;

c) ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dall’Organo Direttivo;

d) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo se previsto;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

Art. 8

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedono potrà essere convocata anche entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero via fax od email inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla associazione ed annotato nel libro dei soci sono egualmente validi purchè assicurino il riscontro e la tempestiva ed adeguata informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
L’assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti in prima e seconda convocazione può revocare il Presidente. 

Art. 9

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale in mancanza in base al disposto dell’art. 3 gli stessi sono decaduti fin dal 31.12 dell’esercizio precedente. Essi possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 10

Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settanta per cento dei soci intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario di volta in volta nominato e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

 

ORGANO DIRETTIVO 

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri di tre o cinque e dura in carica cinque anni salvo proroga anche tacita. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti tra i soci e determinando di volta in volta il numero.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare l’oggetto associativo e le direttive generali stabilite dall’Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione; l’assunzione eventuale di personale dipendente; il predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o a più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
L’Assemblea può delegare a un Presidente unico le funzioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e dividendo nel suo seno gli incarichi di tesoriere e di segretario. La funzione di tesoriere può essere delegata a un socio non nominato nel Consiglio.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari dell’associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della convocazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Organo Direttivo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alla riunione almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 14

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare le scritture contabili, di predisporre il bilancio dell’associazione e di tenere i libri sociali.

Art. 16

La rappresentanza dell’associazione e la firma sociale spettano al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al socio prescelto e delegato per la sostituzione. Il Presidente cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari e il corretto svolgimento dell’attività dell’associazione. 

I REVISORI

Art. 17

Il Consiglio dei revisori, qualora istituito dall'Assemblea, è composto da tre membri, che possono anche non essere soci dell'Associazione. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla regolarità degli atti e delle scritture contabili dell'Associazione e deve predisporre ogni anno una relazione accompagnatoria del bilancio. 

RISORSE ECONOMICHE

Art. 18

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite da:

a) beni, immobili e mobili;

b) quote sociali annue stabilite dall’Organo Direttivo;

c) proventi derivanti da eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

d) ogni altro contributo ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.

I singoli associati non possono mai chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 19

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

Art. 20

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
Il Presidente attua le delibere dell’Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 21

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali o connesse sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione e con i principi della legge.
Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 22

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell’Organo Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore.

IL BILANCIO

Art. 23

I documenti di bilancio della associazione sono annuali a decorrere dalla data di costituzione.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso e dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 120 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o quando particolari esigenze lo richiedano potrà essere presentato anche entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio preventivo se redatto contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Art. 24

Il bilancio preventivo se redatto per l’esercizio annuale successivo è elaborato dall’Organo Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Il conto consuntivo è elaborato dall’Organo Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.

Art. 25

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo se redatto, sono controllati dai Revisori se eletti.
Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’Assemblea.

Art. 26

Il bilancio preventivo se redatto è depositato presso la sede della associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

 

LE CONVENZIONI

Art. 27

Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’Assemblea e dall’Organo Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura dal Presidente, nella sede dell’associazione.

Art. 28

La convenzione è stipulata dal Presidente della associazione.

Art. 29

L’Organo Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 30

L’associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla legge.
I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 31

L’associazione può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati, ai sensi di legge, contro le malattie e per la responsabilità civile contro i terzi.
 

LA RESPONSABILITA’

Art. 32

I soci operativi e gli aderenti sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile contro i terzi.

Art. 33

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per innosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 34

L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 35

L’associaizione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla dlgs 460/97 e alle altre disposizioni di legge in materia.

A.p.s. GEA Onlus Associazione Internazionale per lo Studio e la Conservazione degli Ecosistemi

Sede Legale:
Via XX Aprile 1944 n°27, 35127 Padova

Sede Operativa:
Laboratorio di Psicologia applicata all'Ecologia ed alla Cooperazione c/o Liripac,
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