DENOMINAZIONE SEDE
Art. 1
E’ costituita in Padova l’associazione denominata “GEA Associazione
internazionale per lo studio e la conservazione degli ecosistemi Onlus” in
berve “GEA Onlus” con sede in Padova, via Tiepolo n 26/80.
OGGETTO
Art. 2
L’associazione
non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di
solidarietà, è apartitica e apolitica.
L’associazione
ha il fine di:
1) Promuovere la cultura della ricerca, della cooperazione
e dello sviluppo sostenibile nelle fasce giovanili
2) Promuovere la ricerca e la conoscenza sugli ecosistemi
allo scopo di meglio tutelarli
3) Svolgere attività di ricerca sulle popolazioni, in
relazione al loro ruolo ed impatto sull’ambiente e alla loro capacità di
conservarlo
4) Promuovere lo studio e lo sviluppo di nuovi modelli di
cooperazione e formazione di comunità emarginate nel mondo
5) Promuovere la ricerca per la riduzione del disagio
sociale ovunque esso si trovi
6) Realizzare interventi di cooperazione e sviluppo
sostenibile a favore di comunità emarginate
7) Realizzare interventi di riduzione del degrado
ambientale per uno sviluppo sostenibile delle popolazioni locali
Le attività
saranno poste in essere ponendo al centro dei progetti la “persona
svantaggiata” intesa come singolo o gruppo di persone, o collettività :
- promuovendo le singole attitudini ed
aspirazioni;
- fornendo assistenza al fine di garantire ad
ognuno la tutela dei proprie diritti;
- cercando un modo per favorire l’integrazione
nell’ambito ambientale, sociale, politico ecc.;
- creando momenti di incontro, d’istruzione e di
formazione, anche tramite l’associazione di convegni, seminari, corsi di
formazione ecc.;
Tali iniziative verranno
esercitate attraverso la fornitura di servizi, consulenze, assistenze.
L’associazione potrà porre inoltre
in essere al fine del perseguimento dello scopo sociale:
- Attività di fund raising con tutte le modalità
possibili incluse attività di merchandising finalizzate al perseguimento delle
proprie finalità solidaristiche
- Richiesta di patrocini o finanziamenti ad enti
sia pubblici che privati, incluse altre fondazioni
- Offrire incarichi all’Università ed altri Centri
di Ricerca per studi inerenti le finalità proposte
- Incaricare associazioni, fondazioni,
organizzazioni pubbliche e private inclusi soggetti individuali o gruppi
privati o di volontariato per la realizzazione di progetti d’intervento di cui alle finalità sopraesposte
- Sviluppare e creare una fondazione che sostenga
l’attività associativa e gli obiettivi da essa perseguiti
In particolare
l’Associazione si propone di esercitare, con la prevalente opera dei soci, ma
anche per mezzo di collaborazioni e/o partecipazioni volontarie previste e
regolamentate dalle leggi vigenti, attività commerciali connesse, le quali
avranno ad oggetto la vendita di pubblicazioni, l’organizzazione di servizi e
soprattutto la divulgazione di documentazione relativa a tale problematica o
inerenti le situazioni di svantaggio sopra citate.
In
particolare:
- Pubblicazione di documentazione, ricerche ed
ogni altro materiale di carattere informativo e divulgativo
- Organizzare e/o coordinare momenti formativi per
i volontari per mezzo di seminari corsi, laboratori e missioni di ricerca sul
campo e scuole di eco-etologia applicata.
- Promozione di incontri e conferenze finalizzate
ad informare e sensibilizzare sulle tematiche della cultura del volontariato e
dello svantaggio
- Promozione di campagne di responsabilizzazione e
di impegno a sostenere un sistema economico-turistico di tipo sostenibile,
etico, ecologico e critico.
- Campagne di sensibilizzazione, awareness e
percezione del rischio per il miglioramento delle condizioni di vita delle
comunità svantaggiate e /o emarginate.
- Partecipazione a progetti di sviluppo per la
raccolta fondi e ad iniziative volte ad eliminare il disagio sociale.
L’
Associazione allo stesso modo potrà:
- Proporre e seguire qualunque altra attività
connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere gli
atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
mobiliare, industriale e finanziaria utili alla realizzazione sia direttamente
che indirettamente degli scopi sociali;
- Promuovere o partecipare ad Enti, Società,
Consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo
il coordinamento e l'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di
reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando
le necessarie garanzie o fidejussioni;
- Richiedere agli enti e istituzioni pubblici
tutte le necessarie autorizzazioni al fine del perseguimento dello scopo
sociale;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni e aderire ad
associazioni locali nazionali ed internazionali nell’interesse dello
svolgimento degli scopi sociali, richiedere finanziamenti e contributi agli
enti pubblici privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
Al fine del
perseguimento degli scopi istituzionali l’Associazione potrà porre in essere
tutte le attività immobiliari e finanziarie che riterrà opportune nel rispetto
delle leggi vigenti in materia.
SOCI
Art. 3
L’associazione
è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
L’associazione
si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie con uguali
diritti:
- ordinari, che aderiscono all’associazione versando
quota annua
- operativi, che aderiscono all’associazione prestando
un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall’Organo
Direttivo, versando al quota annua.
L’adesione è
subordinata al versamento di una specifica quota stabilita dall’Organo Direttivo;
Possono
chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di
domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione l’Organo
Direttivo.
L’adesione
alla associazione è annuale e decade con il 31.12 di ogni anno, può essere rinnovata
con il pagamento delle quota annuale.
Art. 4
I soci sono
tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le
direttive e le deliberazioni che nell’ambito della disposizioni medesime sono
emanate dagli organi dell’associazione.
I soci
devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro.
Il
comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’associazione, è animato
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà,
probità e rigore morale.
Art. 5
Oltre per il
caso previsto dall’art. 3 la qualità di socio può venir meno per espulsione,
per recesso volontario, per decadenza e per morte. La qualità di socio nei
primi tre casi viene meno su delibera inappellabile dell’Assemblea ed in casi
di urgenza su delibera dell’Organo Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere
comunicato al socio dichiarato receduto. Nel caso in cui il provvedimento sia
preso dal Direttivo il socio entro trenta giorni dalla comunicazione può
ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente
dell’associazione.
Nel primo caso
si delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il
socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in
contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti
gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo.
Nel secondo
caso ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione
scritta (con ogni mezzo che consenta la prova di ricezione) all’Organo
Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo
caso la decadenza avviene trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota
sociale annuale.
Resta fermo l’obbligo
per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Gli associati
che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono
ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione stessa.
La quota è
intrasmissibile.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6
Sono organi
dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo o in alternativa il Presidente
unico;
c) Il collego dei Revisori, se eletto
Tutte le
cariche elettive sono gratuite ed hanno durata quinquennale salvo proroga.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Art. 7
L’Assemblea
regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue
deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano
tutti gli associati.
L’assemblea è
il massimo organo deliberante.
In particolare
l’assemblea ha il compito di:
a) esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le
direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare
sulla attività sociale;
b) nominare i membri del Consigli Direttivo o il
Presidente unico dell’associazione;
c) ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite
dall’Organo Direttivo;
d) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo se
previsto;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione
e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.
Art. 8
L’Assemblea è
convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale
almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedono potrà essere convocata anche entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Essa deve
inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La
convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso
a ciò delegata, mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo
dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della
riunione ovvero via fax od email inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla associazione ed annotato nel libro dei soci sono egualmente validi purchè assicurino il riscontro e la tempestiva ed adeguata informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione dovranno essere specificati
l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che
di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda
convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
L’assemblea
con la maggioranza dei due terzi dei voti in prima e seconda convocazione può
revocare il Presidente.
Art. 9
Hanno diritto
di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota
sociale in mancanza in base al disposto dell’art. 3 gli stessi sono decaduti
fin dal 31.12 dell’esercizio precedente. Essi possono farsi rappresentare da un
altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla
stessa persona.
Spetta al
Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Art. 10
Ogni socio
ha diritto ad un voto.
Le
deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei
voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda
convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero
degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto
degli astenuti.
Per la
modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno il settanta per cento dei soci intervenuti sia in prima
che in seconda convocazione.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal
vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio
Direttivo designato dalla stessa assemblea.
I verbali
dell’assemblea saranno redatti dal segretario di volta in volta nominato e
firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
ORGANO
DIRETTIVO
CONSIGLIO
DIRETTIVO - PRESIDENTE
Art. 11
Il Consiglio
Direttivo è composto da un numero di membri di tre o cinque e dura in carica
cinque anni salvo proroga anche tacita. L’Assemblea elegge il Consiglio
Direttivo scegliendo i componenti tra i soci e determinando di volta in volta
il numero.
Il Consiglio
Direttivo ha il compito di attuare l’oggetto associativo e le direttive
generali stabilite dall’Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al
conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio
Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il
funzionamento dell’associazione; l’assunzione eventuale di personale
dipendente; il predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi
all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio
Direttivo può demandare a uno o a più consiglieri lo svolgimento di determinati
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
L’Assemblea
può delegare a un Presidente unico le funzioni del Consiglio Direttivo.
Art. 12
Il Consiglio
Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e dividendo nel suo seno gli
incarichi di tesoriere e di segretario. La funzione di tesoriere può essere
delegata a un socio non nominato nel Consiglio.
Sarà facoltà
del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che,
conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti
pratici e particolari dell’associazione.
Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
I membri del
Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a
mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli,
nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare
seguirono nella graduatoria della convocazione.
In ogni caso i
nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della
loro nomina.
Se vengono a
mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l’assemblea per nuove elezioni. Un mese
prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’assemblea per
l’elezione del nuovo Organo Direttivo.
Art. 13
Il Consiglio
Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo
ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri
del Consiglio stesso.
Ogni membro
del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alla riunione almeno tre giorni
prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato
nelle ventiquattro ore.
L’avviso di
convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 14
Per la
validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è
presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente
o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per
partecipazione all’associazione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario.
Art. 15
Al
tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare le scritture contabili, di
predisporre il bilancio dell’associazione e di tenere i libri sociali.
Art. 16
La
rappresentanza dell’associazione e la firma sociale spettano al Presidente e in
caso di sua assenza o impedimento al socio prescelto e delegato per la
sostituzione. Il Presidente cura l’osservanza delle norme statutarie e
regolamentari e il corretto svolgimento dell’attività dell’associazione.
I REVISORI
Art. 17
Il Consiglio dei revisori, qualora istituito dall'Assemblea, è composto da tre membri, che possono anche non essere soci dell'Associazione. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla regolarità degli atti e delle scritture contabili dell'Associazione e deve predisporre ogni anno una relazione accompagnatoria del bilancio.
RISORSE
ECONOMICHE
Art. 18
Le risorse
economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e
per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite
da:
a) beni, immobili e mobili;
b) quote sociali annue stabilite dall’Organo Direttivo;
c) proventi derivanti da eventuali attività marginali di
carattere commerciale e produttivo;
d) ogni altro contributo ivi compresi donazioni, lasciti e
rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati,
diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.
I singoli
associati non possono mai chiedere la divisione delle risorse comuni.
Art. 19
I beni dell’associazione
sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
I beni
immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati
dall’associazione, e sono ad essa intestati.
Art. 20
Le erogazioni
liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera
sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’associazione.
I lasciti
testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che
delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie
dell’associazione.
Il Presidente
attua le delibere dell’Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.
Art. 21
I proventi
derivanti da attività commerciali o produttive marginali o connesse sono
inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione.
L’Assemblea
delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia
con le finalità statutarie dell’associazione e con i principi della legge.
Il Presidente
dà attuazione alla delibera dell’assemblea, e compie i conseguenti atti
giuridici.
Art. 22
In caso di
scioglimento dell’Associazione il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci
ma, su proposta dell’Organo Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà
interamente devoluto ad altre Associazioni operanti in identico o analogo
settore.
IL BILANCIO
Art. 23
I documenti di
bilancio della associazione sono annuali a decorrere dalla data di
costituzione.
Il conto
consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative
all’anno trascorso e dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione
entro 120 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o quando particolari esigenze lo richiedano potrà essere presentato anche entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio
preventivo se redatto contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo.
Art. 24
Il bilancio
preventivo se redatto per l’esercizio annuale successivo è elaborato
dall’Organo Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni
delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Il conto
consuntivo è elaborato dall’Organo Direttivo. Esso contiene le singole voci di
spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
Art. 25
I documenti di
bilancio, consuntivo e preventivo se redatto, sono controllati dai Revisori se eletti.
Eventuali
rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti
all’Assemblea.
Art. 26
Il bilancio
preventivo se redatto è depositato presso la sede della associazione entro
quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
Il conto
consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione entro quindici giorni
prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.
LE CONVENZIONI
Art. 27
Le convenzioni
tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’Assemblea e
dall’Organo Direttivo.
Copia di ogni
convenzione è custodita, a cura dal Presidente, nella sede dell’associazione.
Art. 28
La convenzione
è stipulata dal Presidente della associazione.
Art. 29
L’Organo
Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 30
L’associazione
può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla legge.
I rapporti tra
l’associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamento adottato dall’associazione.
I
dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 31
L’associazione
può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti
tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati
dalla legge.
I
collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati, ai sensi di legge, contro le
malattie e per la responsabilità civile contro i terzi.
LA RESPONSABILITA’
Art. 32
I soci
operativi e gli aderenti sono assicurati per malattie, infortunio e per la
responsabilità civile contro i terzi.
Art. 33
L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per innosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 34
L’associazione
può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale della associazione stessa.
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E
SOGGETTI
Art. 35
L’associaizione
disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici
e privati.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento
al Codice Civile, alla dlgs 460/97 e alle altre disposizioni di legge in
materia.